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FAQ Agiter

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Domande comuni su AGITER Roma

Hai dei dubbi su come opera un’agenzia investigativa a Roma? In questa sezione trovi le risposte alle domande più comuni e scopri i servizi di AGITER.

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1) Come distinguere un investigatore autorizzato da uno non regolare?

Riconoscere un investigatore privato abilitato

Un investigatore è da considerarsi regolarmente autorizzato solo se in possesso di licenza prefettizia, rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente. Questo documento, obbligatorio per legge, deve essere esposto in maniera visibile presso la sede operativa, insieme alla tabella delle tariffe ufficiali, anch’essa depositata presso gli uffici di riferimento.

Chi opera abusivamente, al contrario, lo fa senza alcuna autorizzazione formale, non dispone di un tariffario regolare e spesso propone accordi informali o compensi sospetti. È comune che riceva i clienti in ambienti non idonei, come bar, hotel o spazi pubblici, senza una sede fisica identificabile e riconosciuta.

Oggi, grazie alla possibilità di verifica online, è più semplice identificare un professionista serio. Alcuni segnali indicativi:

– Presenza di un sito istituzionale, con sede, partita IVA e contatti ben specificati
– Disponibilità di un numero fisso aziendale, a garanzia della reperibilità oltre al cellulare

AG.I.TE.R. Investigazioni è titolare di licenza ufficiale rilasciata dalla Prefettura di Roma e da oltre dieci anni svolge ogni incarico nel pieno rispetto delle norme, assicurando massima professionalità e trasparenza.

2) Un cittadino può condurre indagini investigative?

Assolutamente NO. Le indagini investigative sono prerogativa esclusiva di soggetti muniti di licenza prefettizia, rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Un privato cittadino non può svolgere investigazioni né raccogliere informazioni su terzi, così come non è autorizzato a effettuare pedinamenti, registrazioni o riprese con finalità investigative.

Anche azioni apparentemente innocue, come fotografare o seguire qualcuno senza consenso, possono costituire gravi violazioni della privacy e sfociare in reati perseguibili penalmente. Solo un investigatore privato abilitato è legittimato a svolgere tali attività, nel pieno rispetto della legge.

3) È lecito registrare o intercettare le conversazioni telefoniche di un'altra persona?

No, non è legale.

Ascoltare o intercettare le conversazioni telefoniche di un’altra persona senza il suo consenso costituisce un reato penale, severamente punito dalla legge italiana.

Secondo gli articoli 615-bis e 617 del Codice Penale, l’intercettazione non autorizzata di comunicazioni private (telefoniche, telematiche o ambientali) viola la libertà e la riservatezza della persona. È un’attività consentita solo all’autorità giudiziaria, e solo nell’ambito di specifiche indagini autorizzate da un magistrato.

Chiunque installi microspie o registri telefonate altrui senza autorizzazione rischia denunce, sanzioni e pene detentive. Solo un investigatore privato in possesso di regolare licenza può operare nel rispetto della normativa, ma non ha comunque il potere di intercettare comunicazioni, bensì può utilizzare mezzi leciti e autorizzati per raccogliere elementi probatori.

4) La vostra Agenzia svolge indagini anche all’estero?

La nostra agenzia è attiva anche su scala internazionale, con operazioni svolte nel pieno rispetto delle leggi vigenti nei Paesi coinvolti.

Nel tempo abbiamo maturato un’importante esperienza nelle investigazioni all’estero, operando sia in autonomia che attraverso una rete selezionata di partner affidabili.

Questa struttura ci consente di gestire con efficacia anche incarichi complessi fuori dall’Italia, mantenendo sempre elevati standard di riservatezza e professionalità.

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